I veicoli al servizio delle persone con ridotta capacità di deambulazione

Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lett. d) del codice della strada, il sindaco (dirigente o altra figura competente) deve riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno previsto dall’articolo 188 e dall’articolo 381del regolamento.

Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, il sindaco (dirigente o altra figura competente) rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L’autorizzazione ha validità 5 anni; per le persone
invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l’autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato.

Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.
L’autorizzazione è resa nota mediante l’apposito “contrassegno invalidi” di cui alla figura V.4. del regolamento che è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale.

È necessario precisare che per effetto dell’articolo 74 del d.lgs. 196/03 (c.d. Codice della privacy), prima della sua modifica apportata dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, dal 13 agosto 2010, “I  contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone invalide, ovvero per il transito e la sosta in zone a traffico limitato, e che devono essere esposti su veicoli, contengono i soli dati indispensabili ad individuare l’autorizzazione rilasciata e** **senzal’apposizione di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell’autorizzazione*per effetto della sola visione del contrassegno.

Le generalità e l’indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalità che non consentono, parimenti, la loro diretta visibilità se non in caso di richiesta di esibizione o necessità di accertamento”. Tale norma, successiva e speciale rispetto a quella del regolamento del codice della strada, ha creato difficoltà nella pratica quotidiana in quanto sono stati rilasciati contrassegni senza il simbolo
internazionale che permette di riconoscere l’autorizzazione alla sosta in deroga, per cui il controllo su strada si presenta complesso di fronte ad un contrassegno che, a differenza di quello previsto dal regolamento, non è sempre facilmente riconoscibile; nel dubbio si procederà, nei limiti del possibile, a contattare l’amministrazione che ha rilasciato il titolo in modo da avere informazioni riguardo alla natura dell’autorizzazione concessa, in quanto è possibile trovare contrassegni rilasciati in manieradifforme dal modello regolamentare, cioè senza il simbolo stilizzato dell’accessibilità, almeno sino al 13 agosto 2015.

I *permessi rilasciati all’estero* non sono per il momento riconosciuti in Italia. La materia è regolata dalla raccomandazione 98/376/CE del 4 giugno 1998, peraltro non applicata dall’Italia, anche se è allo studio la
possibilità di darle attuazione. La stessa raccomandazione prevede, peraltro, che il contrassegno uniforme debba essere rilasciato a persone con ridotte capacità motorie, come previsto dalla normativa italiana che quindi non dovrebbe costituire un ostacolo alla piena applicazione della raccomandazione stessa. Tuttavia, non esiste un vero e proprio obbligo di dare seguito alla raccomandazione in parola e per questo, nonostante i Paesi comunitari fossero stati invitati ad adottare le disposizioniraccomandate dal Consiglio entro il primo gennaio del 2000, l’Italia a tutt’oggi non riconosce ufficialmente i contrassegni rilasciati dagli altri Stati membri.

Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il sindaco può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da appositasegnaletica indicante gli *estremi del “contrassegno invalidi” del soggetto autorizzato ad usufruirne*.

 Tale agevolazione può essere concessa nelle zone ad alta intensità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del “contrassegno invalidi”.

Questi deve, di norma, essere abilitato alla guida e deve disporre di un autoveicolo. La sosta negli spazi riservati unicamente al titolare di un contrassegno, se effettuata da parte di altro titolare di contrassegno integra la violazione dell’articolo 188, comma 5 (Ministero dei Lavori Pubblici – lettera prot. 401 del 22 gennaio 2001), ricordando che non può essere disposta la rimozione o il blocco del veicolo ai sensi degli articoli 354 e 355 del regolamento. Se invece la sosta è effettuata da un veicolo non munito di contrassegno, si procede ai sensi dell’articolo 158, comma 2, lettera 4, che comporta la rimozione obbligatoria del veicolo per effetto dell’articolo 159, comma 1,lettera b) e la decurtazione di due punti a carico del trasgressore, se identificato, altrimenti il verbale sarà notificato con la richiesta al proprietario o altro obbligato in solido di comunicare, entro 60 giornidalla notifica, i dati del conducente e della patente di questo, pena l’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 126 bis, comma 2.

I veicoli al servizio di persone autorizzate *non sono tenuti all’obbligo del rispetto dei limiti di tempo* se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato, per cui non hanno l’obbligo di esporre ildisco orario o di azionare i dispositivi per il controllo della durata della sosta.

E’ *vietata la rimozione ed il blocco* dei veicoli al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, purché muniti di apposito contrassegno.
Gli attraversamenti pedonali devono essere sempre accessibili anche alle persone non deambulanti su sedie a ruote; a tutela dei non vedenti possono essere collocati segnali a pavimento o altri segnali di pericolo in
prossimità degli attraversamenti stessi.

Sulla base della circolare del Ministero dell’interno 18 giugno 2001, prot. n. M/2413-34  ed inrelazione al d.P.R. 503/96 pare che, salvo diversamente disposto dall’amministrazione, debba essere sempre effettuato il pagamento (anche se chi scrive non avrebbe troppa difficoltà a sostenere il contrario, sulla base di logiche argomentazioni di cui si dirà appresso, tenendo anche conto che l’uso del veicolo per un soggetto con grave difficoltà di deambulazione costituisce l’esplicazione del diritto di libera circolazione stabilito dalla Costituzione per gli altri individui liberamente esplicabile senzanecessità di servirsi di un veicolo).

 Quindi, in assenza di un atto che disponga l’esenzione dal pagamento per i titolari di permesso rilasciato agli invalidi (e si converrà in merito all’opportunità di adottare tale atto), la somma deve essere corrisposta. Il problema, anche se risolto con un provvedimento specifico, non è comunque di facile soluzione, atteso il
fatto che le autorizzazioni sono rilasciate a livello locale e sempre a livello locale sono stabilite le deroghe a cui la circolare fa riferimento. Ovviamente rimane fermo il principio dello stato di necessità, che comunque dovrà essere fatto valere, se del caso, in sede di ricorso e per quanto riguarda il caso del pagamento pare di difficile argomentazione, essendo la violazione legata ad un comportamento quanto meno colposo.

Quindi, come spesso accade, la normativa non è chiara ed addirittura nello stesso articolo 11 del d.P.R. 503/96 esistono delle contraddizioni. Il comma 1 dell’articolo 11 del d.P.R. prevede che le autorità competenti permettono la sosta ai veicoli allo specifico servizio delle persone invalide anchequando questa sia stata vietata o limitata, sempre che ciò non crei grave intralcio alla circolazione. Poi, all’ultimo comma, stabilisce che nell’ ambito dei parcheggi o delle attrezzature per la sosta, muniti didispositivi di controllo della durata della sosta ovvero con custodia dei veicoli, devono essere riservati gratuitamente ai detentori del contrassegno almeno 1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili,facendo intendere che la sosta al di fuori degli stalli riservati sia a pagamento.

A questo si aggiunge però anche l’articolo 188 del Codice della strada, che rimuove ogni limitazione temporale alla sosta dei veicoli al servizio di persone invalide nelle aree di parcheggio a tempo determinato.

Vi sono state già delle pronunce di merito che hanno escluso la possibilità di sanzionare il veicolo al servizio della persona invalida detentrice dell’apposito permesso, qualora sosti nelle aree a parcheggio a pagamento senza esporre il ticket, ritenendo che, trattandosi di un sistema di controllo della sosta a tempo determinato (a pagamento), intervenga la tutela dell’articolo 188, comma 3 del Codice della strada (pretore di
Verona, sentenza n. 457/99).

Qualche dubbio lo si potrebbe avere laddove sia garantita la custodia del veicolo, poiché vi sarebbe allora una
prestazione di un servizio di cui anche la persona invalida potrebbe godere. Non va tuttavia taciuto il contrario indirizzo della Corte di cassazione che ha ritenuto, invece, che sia sempre dovuto il pagamento negli spazi blu, anche se il veicolo è al servizio della persona invalida; a questa interpretazione può però essere posto rimedio, prevedendo, nella delibera di Giunta, nella concessione e nelle ordinanza attuative per la collocazione della relativa segnaletica, che detti veicoli siano comunqueesentati dal pagamento del corrispettivo, ove sia regolarmente esposto l’apposito contrassegno.

La materia che regola il transito e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide deve essere regolamentata, quindi, alla luce del d.P.R. 503/96, del codice della strada e del conseguente indirizzo di ogni amministrazione locale, al fine di evitare difformità di applicazione della normativa statale all’interno dello stesso territorio di competenza.

Infatti, alcune amministrazioni hanno risolto il problema regolamentando con atti motivati le facilitazioni per le persone invalide e facendo giusta applicazione del principio generale dell’articolo 11, comma 1 del più volte citato decreto che risponde pienamente al principio di cui all’articolo 1, il quale prevede l’eliminazione degli “ostacoli che limitano o impediscono a coloro che hanno una ridotta o impedita capacità motoria la comoda e
sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti.

Questa facoltà di concedere l’esonero dal pagamento pare trasparire anche dalla circolare M/2413-34 del Ministero dell’Interno, con la quale rimanda alle condizioni dell’autorizzazione rilasciata ex articolo 381 del regolamento, ma, sempre a detta di chi scrive, più che una facoltà, parrebbe un obbligo, se si tiene conto che l’articolo 11 del d.P.R. n. 503/96 dispone che, laddove è previsto che alle persone detentrici del contrassegno viene consentita, dalle autorità competenti, la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico.

Tali facilitazioni possono essere subordinate alla osservanza di eventuali motivate condizioni e cautele. Pare ovvio che se la sosta è consentita in deroga anche a norme che tutelano aspetti rilevanti di interesse pubblico, ancor di più lo dovrebbe essere nel caso in cui la sosta sia subordinata al pagamento di una somma di denaro. Quindi, si consiglia di adottare uno specifico provvedimento che garantisca la libera circolazione dei veicoli al servizio delle persone con ridotta capacità di deambulazione,  con ciògarantendo senza limitazioni e soprattutto senza gravare su una situazione già difficile, il pacifico godimento di un diritto costituzionale che altrimenti troverebbe un ostacolo nel dover corrispondere cifre a volte esose, laddove la sosta e l’uso di un veicolo non è certo una libera
scelta, quanto piuttosto una inderogabile necessità.

Riguardo all’effetto della mancata esposizione del contrassegno, la Cassazione Civile, (sez. I, 4 maggio 2004, n. 8425), ha infine stabilito che “Gli articoli 5 e 6 del d.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, sono stati
abrogati dall’articolo 32 del d.P.R. 24 luglio 1996 n. 503, mentre la tesi, basata sull’articolo 11 del d.P.R. n. 503 del 1996  che conferirebbe al detentore del contrassegno il diritto a sostare in deroga ai divieti, anche
in mancanza dell’esposizione del contrassegno, a meno che non si crei intralcio alla circolazione – non tiene conto delle previsioni contenute nel successivo articolo 12 del medesimo d.P.R. n. 503 del 1996.

Il primo comma di tale disposizione stabilisce che lo speciale contrassegno rilasciato dai comuni alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta deve essere apposto nella parte anteriore del veicolo.

Inoltre, l’articolo 381comma secondo, del regolamento del nuovo codice della strada, emanato cond.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, prevede che, per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, il sindaco rilascia apposita autorizzazione in deroga; che l’autorizzazione è resa nota mediante l’apposito «contrassegno invalidi» e che il contrassegno è strettamente personale e non è vincolato ad uno specifico veicolo. La Cortecostituzionale, nel dichiarare con ordinanza n. 328 del 21 luglio 2000 la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell’articolo188 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sollevata, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione, in relazione al trasporto di cortesia delle persone disabili, ha richiamato il carattere strettamente
personale del contrassegno, non vincolato ad uno specifico veicolo, e ha di conseguenza ritenuto che il testuale riferimento ai veicoli al servizio delle persone disabili, contenuto nell’articolo 188 del codice della strada, non può essere interpretato nel senso della implicita esclusione del trasporto di cortesia dal beneficio della sosta senza limiti temporali, in aree di parcheggio a tempo, ma nel ben diverso senso che il beneficio è limitato a quei veicoli che effettivamente trasportano la persona disabile e sono, quindi, in tal senso, al servizio della stessa.

 Ora, essendo proprio il contrassegno che denota la destinazione del veicolo al servizio dell’invalido, risulta corretta la decisione impugnata che ha ritenuto la sussistenza dell’infrazione dopo aver accertato, in punto di fatto, che sul veicolo in sosta vietata non era esposto il contrassegno invalidi” conquesto confermando il rigetto dell’opposizione operato dal giudice di prime cure.

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